1. SULLA STABILITÀ DEL FENOMENO FRANOSO.
La proposta di proiect financing della
RA SRL giustifica l’utilità del progetto con la circostanza che
la frana Brustolè sarebbe in movimento.
Tale affermazione si pone peraltro in contrasto con le attività
di monitoraggio topografico della Frana di Brustolè eseguite
nel periodo 1997-2002 dal DISTART dell'Università di Bologna,
le quali non hanno verificato apprezzabili movimenti della frana.
Come noto infatti nel 2002 il Dipartimento di Ingegneria
delle Strutture, dei Trasporti, delle Acque, del Rilevamento, del Territorio
dell'Università degli Studi di Bologna (DISTART) ha presentato
la relazione conclusiva delle campagne di misure topografiche di
controllo eseguite fino al 2002, con la partecipazione attiva della
Protezione Civile di Velo d'Astico, da cui risulta che i movimenti
registrati sono di entità molto ridotta, tale da rientrare,
secondo i comuni criteri statistici, all’interno dell’errore proprio
delle misure.
Il progetto elaborato dalla RA. inoltre NON
PREVEDE LA MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA PIÙ INSTABILE della
frana, prima di intervenire sulla parte a valle, NÉ EFFETTUA
ALCUNA VALUTAZIONE SULL’INCIDENZA DELL’ESTRAZIONE DEL MATERIALE
sulla stabilità della paleofrana.
Risulta quindi del tutto mancante la dimostrazione della pubblica
utilità del progetto proposto dalla RA. SRL.
2. SULLE MODALITÀ PROPOSTE PER RISOLVERE IL PROBLEMA.
Il progetto preliminare sottoposto a VIA prevede
inoltre che l'asporto del materiale andrà "eseguito con
modalità da aumentare progressivamente i coefficienti di sicurezza
e consentire il drenaggio delle acque di circolazione superficiale e
sotterranea" (così pag. 43 della relazione generale) e che
"per garantire la captazione di tali deflussi potranno essere predisposte
opere di drenaggio e canalizzazione - da dimensionare in sede di progetto
definitivo che ne consentano l'adduzione nel torrente Posina" (così
pag. 49 della relazione generale).
La RA quindi non precisa né la quantità
di materiale che intende estrarre, né la durata della nuova cava,
né le ragioni per cui si renderebbe necessario asportare il materiale
anziché lasciarlo in loco.
Non solo. Allo stato sono scarsissimi i dati
sulle interferenze delle acque di falda provenienti dal massiccio di
dolomia che intercettano il torrente Posina e quei pochi dati a
disposizione smentiscono o comunque non sono coerenti con i modelli
teorici utilizzati nelle relazioni della RA. Infatti, come implicitamente
ammesso anche dagli autori del progetto preliminare, il modello degli
idrogrammi riportato nella relazione non è attendibile perché
né quelle del novembre 1990 o dell'ottobre 1991 e pertanto i
in generale non riproduce il volume dell'onda di piena dell'aprile 1989,
relatori ammettono di essere ricorsi "ad una sorta di compromesso
nella scelta dei coefficienti".
3. SULLA PRETESA NECESSITÀ DI PROCEDERE AD UN RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE E SULLE MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA STESSA.
La RA giustifica l’intervento con la
necessità di procedere ad "una ricomposizione del paesaggio"
onde "invertire l’inarrestabile processo di degrado del sistema".
Anche tale affermazione non trova peraltro riscontro alcuno nella realtà
dei fatti in quanto in realtà non c'è nulla da ricomporre
in quanto L'AMBIENTE CHE CARATTERIZZA LA ZONA DELLA FRANA È
DEL TUTTO NATURALE essendosi sempre mantenuto tale senza bisogno
di interventi umani. La frana in questione ha infatti un'origine
ed un aspetto attuale del tutto naturali; una ricomposizione ambientale
si renderebbe semmai necessaria allorché si intervenisse sull'ambiente
con l’apertura di una cava, modificandolo a seguito di escavazioni
che contribuirebbero senz'altro a deturparne l'attuale aspetto, come
si desume dall'aspetto irrimediabilmente degradato che ha assunto il
versante montuoso, intaccato da escavazioni artificiali operate dall'uomo
per motivi commerciali, sul lato opposto della valle dell'Astico, proprio
sopra alla contrada Schiri (prima di giungere ad Arsiero provenendo
da Cogollo del Cengio).
Il presente quadro paesaggistico è pertanto ben lungi dall’essere
caratterizzato dall’aspetto degradato prospettato dalla R.A. in quanto
"la zona è attualmente ricoperta da bosco, in parte ceduo
(zona inferiore) e in parte di conifere (zona superiore)" (così
pag. 6 della relazione generale) e "la vegetazione steppica dei costoni
aridi … presenta un rilevante interesse naturalistico
… tale ambito appare di straordinario valore naturalistico" (così
pag. 16 dello studio di inquadramento ambientale).
A questo riguardo risultano inoltre del tutto carenti
le indicazioni contenute negli elaborati depositati secondo cui,
in seguito alla coltivazione della cava, la zona verrà sistemata
con l’inerbimento e la riforestazione dell’area, attraverso specie arboree
ed arbustive senza peraltro considerare che un possibile riacquisto
di un aspetto boschivo da parte della zona si potrebbe ottenere in modo
naturale solo dopo centinaia d'anni se non addirittura mai,
a causa del mancato attecchimento delle nuove specie vegetali piantumate.
Il progetto NON HA INFATTI PREVISTO L’ACCANTOMANEMTO DELLO STRATO
FERTILE SUPERFICIALE né INDICATO IL COSTO E LUOGO DAL QUALE VERRÀ
REPERITO IL TERRENO VEGETALE in quantità sufficiente a ripristinare
la coltre di ricoprimento della superficie di frana (non essendo
certo pensabile di piantumare essenze arboree ed erbacee sulla roccia
o su materiale ghiaioso incoerente).
MANCA INOLTRE QUALSIASI ANALISI SULL’INCIDENZA DEL PROPOSTO INTERVENTO
SUL MICROCLIMA LOCALE nonché dell’IMPATTO DELLE POLVERI SULL’ATMOSFERA.
La R.A. non ha inoltre effettuato alcuna ANALISI
DELL’INEVITABILE IMPATTO ACUSTICO.
Da quanto sopra esposto è inoltre evidente che, da un punto di
vista ambientale, la frana del Brustolè è semmai da
conservare in quanto testimonianza assai evidente nonché
istruttiva di un poderoso fenomeno franoso non riscontrabile facilmente
altrove. In tal senso si è espresso anche il Piano Territoriale
Provinciale di coordinamento della Provincia di Vicenza il quale nella
Tavola n. 4 del marzo 1998 ha ricompreso l’area in esame tra le
"aree per l’istituzione di parchi e riserve regionali naturali e di
tutela paesagggisitica" "vale la disciplina normativa e programmatoria
regionale ed in particolare gli artt. 27 e 33 del PTRC".
4. SULLE CARENZE PROGETTUALI.
Le relazioni prodotte dalla R.A. contengono
inoltre dei riferimenti del tutto vaghi ai piani territoriali dei
quali non viene indicata né la data di adozione, né
quella di approvazione.
Emblematica al riguardo è la pag. 24 dello
Studio di inquadramento allegato alla domanda di proiect financing nella
quale la data di adozione del Piano Territoriale Provinciale di
Coordinamento è stata lasciata addirittura in bianco,
benché lo stesso sia stato adottato con delibera del 12/5/98.
A pag. 42 dell’Analisi socio-economica (alleg.
C del progetto preliminare) si sostiene poi che "il PTP della Provincia
di Vicenza è ancora in corso di elaborazione" quando invece
è già stato redatto sin dal mese di marzo 1998
ed adottato nel mese di maggio 1998. E’ quindi evidente che il gruppo
di lavoro non ha seriamente preso in considerazione né in sede
di elaborazioni del progetto preliminare, né in sede di valutazione
di impatto ambientale tali elaborati o meglio si limita a riproporre
documenti vecchi dell'ultimo decennio.
La RA non ha inoltre effettuato ALCUNA ANALISI DELL’IMPATTO DEL PROGETTO
SULLA VIABILITÀ benché per tutta la durata del
cantiere sia stimabile il passaggio di mezzi pesanti nell’ordine medio
di un automezzo al minuto.
NON VI È INOLTRE ALCUNA VERIFICA DELLE INTERFERENZE DELL’ATTIVAZIONE
DEL CANTIERE CON LO SVILUPPO DELLA RETE STRADALE E AUTOSTRADALE.
La R.A. sostiene inoltre che "l’area del Comune
in cui è situata la frana del Brustolè non rientra
tra quelle sottoposte a vincolo idrogeologico … il PTRC ha definito
inoltre gli ambienti naturalistico ambientali e paesaggistici di livello
regionale. Anche in questo caso né il centro del Comune di
Velo d’Astico, né quello di Arsiero rientrano in quella classificazione"
benché LA ZONA IN ESAME SIA SOGGETTA A VINCOLO FORESTALE
IDROGEOLOGICO E A PRESCRIZIONI DI TUTELA GEOLOGICA essendo
stata classificata pure a "rischio idrogeologico R3",
ossia ELEVATO (cfr. delibera di perimetrazione delle aree a rischio).
Tale svista risulta particolarmente rilevante in quanto il coordinato
disposto degli artt.1 della legge n. 183 del 1989 e degli artt.1 e 17
del decreto legge n. 180 del 1998, convertito nella Legge 3 agosto 1998,
n. 267, sancisce che sino all'approvazione dei piani di bacino devono
applicarsi le misure di salvaguardia previste dall'art. 3 del
DPCM del 29/9/98, il quale sancisce che nelle aree a rischio
elevato, come quella di specie, sono consentiti solo gli interventi
idraulici approvati dall’Autorità idraulica a tutela della pubblica
incolumità.
L’ Autorità di Bacino, nella comunicazione
del 24/8/2000 ha infatti ribadito che,
nelle more della redazione dei piani stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico di cui alla L. n. 267/98, si rende necessaria l’attuazione
di una rete sperimentale di monitoraggio del complesso franoso onde
far fronte alla lacunosa ed insufficiente conoscenza dello stesso.
Considerato pertanto che l’Autorità di Bacino non ha ancora
approvato il piano stralcio per la sicurezza idraulica del suolo e la
chiara natura programmatoria del Piano, l’intervento proposto
dalla R.A. non può essere realizzato.
A pag. 40 dell’alleg. C (analisi socio economica,
doc. alleg. sub n. 23) si sostiene poi nuovamente
erroneamente che l’ambito in esame "non rientra in nessuna area
di tutela specifica … per quanto concerne il problema della
difesa del suolo e degli insediamenti, l’area del Comune in cui è
situata la Frana di Brustolè non rientra tra quelle sottoposte
a vincolo idrogeologico".
La R.A. NON HA infine ANALIZZATO neppure L’INTERFERENZA
DEL PROGETTO CON LA COSTRUZIONE PREVISTA DELLA VARIANTE DELLA S.S. 350
NELL’ABITATO DEL COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE E CON IL PROLUNGAMENTO
DELL’AUTOSTRADA A 31.
5. SULLE CARENZE DELLE RELAZIONE TECNICA.
Il progetto della RA. inoltre
rinvia alla progettazione esecutiva non solo l’esatta individuazione
delle opere da eseguire, ma addirittura il rilevamento dei dati
assolutamente essenziali ed irrinunciabili per una ponderata valutazione
dei rischi connessi ad un intervento sul corpo di frana.
La proponente non risulta poi avere prodotto
non solo lo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico
territoriale e del piano urbanistico generale e attuativo, indicante
la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre
localizzazioni esaminate, ma neppure gli schemi grafici e le sezioni
schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie
a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche
spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori
da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare.
In base all’art. 18 del DPR n. 554/99 la RA SRL doveva inoltre
presentare "c) uno studio di prefattibilità ambientale"
il quale in base al successivo art. 21 doveva contenere "in relazione
alla tipologia, categoria e all'entità dell'intervento e allo
scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della
qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale"
"a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari
pareri amministrativi, di compatibilità dell'intervento
con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed
urbanistici sia a carattere generale che settoriale; b) lo
studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e
del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
c) la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto
ambientale, delle ragioni … della soluzione progettuale prescelta
nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli
eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento
ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi
da inserire nei piani finanziari dei lavori; e) l'indicazione delle
norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali
limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti,
nonché l'indicazione dei criteri tecnici e che si intendono adottare
per assicurarne il rispetto. 2. Nel caso di interventi ricadenti sotto
la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità
ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento
della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto
ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria
la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio
di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi
non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire
di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti".
Nulla di tutto ciò è invece rinvenibile
negli elaborati depositati dalla RA la quale si limita a predisporre
uno mero studio teorico, mediante richiamo degli studi realizzati negli
anni '80.
Come sottolineato nelle "considerazioni sul progetto redatto
per conto della RA" predisposte in data 12/12/2000 dai professori
Giulio Cesare Carloni, Armando Brath e Gianfranco Marchi dell’Università
degli Studi di Bologna "la relazione presentata dalla R.A.
"Ricomposizioni Ambientali SRL" è sostanzialmente la elencazione
dei dati di carattere strettamente geologico (tra l’altro incompleti)
attualmente disponibili. Essa non essendo supportata da
indagini geognostiche integrative in sito (sondaggi, monitoraggio
ecc.) e da prove di laboratorio, non aggiunge nulla di nuovo
alle scarse conoscenze di carattere geologico strutturale, geotecniche
e idrogeologiche sull’area … lo studio di fattibilità proposto
dalla R.A., tende a creare confusione dal punto di vista tecnico
in quanto viene indicato che, con una galleria drenante (posta
in posizione indefinita senza conoscere gli aspetti di idrologia
sotterranea) e una imponente escavazione con riprofilatura del versante,
è possibile stabilizzare l’intera area .. senza il supporto di
informazioni derivanti da indagini geognostiche integrative di confronto
… quindi dal punto di vista tecnico, tali indicazioni progettuali
non sono in alcun modo valutabili .. da quanto detto si deduce
che lo studio di fattibilità della galleria drenante è
carente per tutto quanto concerne l’efficacia dell’intervento medesimo
e costituisce una ipotesi generica non supportata dal elementi
tecnici di base".
Le valutazioni di stabilità in roccia e
dei terreni che si rinvengono negli atti depositati dalla R.A. SRL hanno
pertanto un mero significato statistico
in quanto i parametri geotecnici utilizzati sono stati in parte dedotti
da studi preesistenti ed in parte assegnati indicativamente per LA MANCANZA
DI SPECIFICHE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE DI DETTAGLIO CHE VENGONO
RINVIATE IN SEGUITO ALL’ATTIVAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE
della cava nonostante non siano esclusi movimenti della frana in conseguenza
agli interventi di cava.
La R.A. non risulta inoltre avere neppure effettuato l’analisi di
fattibilità di cui al D.M. dell’11 marzo 1988, alla stregua
del quale l’elaborato progettuale deve recepire ed essere coerente con
la caratterizzazione geologica e geotecnica del terreno (cfr. punti
A3, B2 e B5) e contenere una relazione geotecnica e geologica. L’art.
13B delle Norme tecniche di attuazione del Comune di Velo d’Astico
stabilisce infatti che "per gli interventi previsti nell’intero
territorio comunale, comprese le aree di competenza della
L. R. n. 24/85, va applicata la normativa di cui al D.M. 11/3/88,
relativa alle "Indagini sui terreni e sulle zone etc." peraltro richiamato
dalla circolare n. 2/90 del Presidente della Giunta Regionale".
Il citato D.M. al punto H "fattibilità geotecnica
di grandi opere" sancisce inoltre che i progetti per l’esecuzione
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione devono
contenere degli studi geologici e la caratterizzazione geotecnica di
"tutta la zona di possibile influenza degli
interventi previsti" ed essere preceduti dalla verifica e documentazione
con relazione tecnica della "fattibilità dell’insieme dal
punto di vista geologico e geotecnico".
In tal senso si è espressa la stessa
Regione la quale nella circolare n. 9 del 5/4/2000 ha sottolineato che
ai sensi del D.M. 11/3/88 "le scelte di progetto, i calcoli e le
verifiche devono sempre essere basati sulla caratterizzazione geotecnica
del sottosuolo ottenuta per mezzo di rilievi, indagini e prove" (cfr.
punto A.2 – prescrizioni generali del D.M.) per cui "per ogni opera
pubblica o privata da realizzarsi in tutti i comuni … 1) l’elaborato
progettuale deve recepire ed essere coerente con la caratterizzazione
geologica e geotecnica del terreno (cfr. punti A3, commi 1 e 2;
B2, comma 5; B5, comma 1 del cit. D.M.; 2) la relazione geotecnica
… la relazione geologica per le opere … gallerie e manufatti sotterranei;
stabilità dei pendii naturali e dei fronti di scavo .. consolidamento
dei terreni … aree soggette a vincoli idrogeologico, ambientale etc.".
Il progetto della R.A. invece non solo non contiene
alcuna indagine sulle aree esterne all’area in studio, benché
le stesse siano indubbiamente influenzate dalla frana stessa e dalle
opere in progetto, ma anche non contiene neppure una concreta relazione
di fattibilità.
Le proposte progettuali scelte dalla R.A. vengono indicate come opere
di stabilizzazione di tutta l’area senza peraltro l’ausilio di un
adeguato supporto tecnico.
La necessità di tali indagini era
stato d’altronde ripetutamente sottolineata anche dall’Autorità
di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione la quale aveva precisato come "il grado di
conoscenza su tale grande fenomeno appare tuttora lacunoso nell’insieme,
del tutto insufficiente in riferimento alla parte sommitale … e qualsiasi
progetto di intervento sul versante del Brustolè non può
prescindere da una apposita campagna geognostica anche profonda e ben
distribuita per il riconoscimento puntuale delle caratteristiche geometriche,
idrogeologiche e composizionali dell’area interessata dalla frana.
… Il monitoraggio dovrebbe essere mantenuto attivo per un periodo, di
tre-cinque anni, in relazione alla necessità di verificare
la risposta del pendio instabile a fronte di differenti condizioni idrologiche.
… La mancanza di tali presupposti conoscitivi precisamente finalizzati
in sede di progettazione dell’intervento, e basati su dati di osservazione
continuativi per tempi sufficientemente lunghi, non può che preludere
all’adozione di misure di salvaguardia inibitorie di eventuali interventi
antropici" (così la lettera del 23/03/1999 recante
il n. 362/B.5.5/4 di Prot.).
L’art. 18 del DPR n. 554/99 stabilisce inoltre che il progetto preliminare
deve contenere "d) indagini geologiche, idrogeologiche
… preliminari; e) planimetria generale e schemi grafici; f) prime indicazioni
e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; g) calcolo
sommario della spesa. 2. Qualora il progetto debba essere posto
a base di gara di un appalto concorso o di una concessione di lavori
pubblici: a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento,
le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche,
idrauliche e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;
b) È redatto un capitolato speciale prestazionale".
Anche in questo caso l’esame degli elaborati risulta
del tutto insoddisfacente in quanto si desume che "la natura e le
caratteristiche meccaniche dei terreni, che costituiscono il corpo di
frana e il substrato roccioso, sono stati indagati con 7 sondaggi
geognostici eseguiti nel 1987 .. sempre nel 1987 sono
stati eseguiti al piede della frana, in corrispondenza degli affioramenti
argillosi, 4 scavi" (così pag. 39 della relazione
generale).
Tutti gli studi presentati si basano quindi su indagini effettuate
da altri tecnici quasi 15 anni fa, con l’approssimazione
degli strumenti allora esistenti e con finalità ben diverse
dalla verifica della possibilità di eseguire l’asporto del materiale.
Non solo. I vari elaborati si ripetono anche in
continuazione e utilizzano i medesimi testi, per la redazione di più
allegati progettuali, con un "copia-incolla" che fa pensare che
i progettisti abbiano puntato più sulla quantità che sulla
qualità del prodotto finale.
A titolo esemplificativo si evidenzia come:
la pag. 8 dal terz'ultimo periodo a tutta pagina 9 della relazione
generale riporta tale e quale il contenuto dello "Studio di inquadramento
ambientale e territoriale" dal penultimo periodo di pag.3 a tutta
pagina 4. A pag.37: il contenuto del paragrafo 2.1 dell’Analisi
socio-economica è il medesimo di quello riportato nel paragrafo
3.1 a pag.21/22 dello " Studio di inquadramento ambientale e territoriale".
A pag.38: il contenuto del paragrafo 2.2 dell’Analisi
socio-economica è il medesimo di quello riportato nel paragrafo
3.2 a pag.22 dello "Studio di inquadramento ambientale e territoriale";
A pag. 40: il contenuto del paragrafo 2.3 dell’Analisi
socio-economica è il medesimo di quello riportato nel paragrafo
3.3 a pag. 23/24 dello "Studio di inquadramento ambientale e territoriale".
La ripetizione integrale del contenuto delle pagine
da 37 a 40 nello "Studio di inquadramento ambientale e territoriale"
fa pensare inoltre che quanto riportato in quest'ultimo risulti essere
piuttosto "datato" in quanto originariamente scritto nell'anno
1992 e che per tale motivo abbia verosimilmente trascurato gli
ulteriori atti d'indirizzo successivamente subentrati.
Secondo l’art. 37 bis e quater della L. n. 109/94 la R.A. doveva effettuare
"uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio
di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione,
un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito,
una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione
nonchè l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma
2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione
aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l'importo
delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche
dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice
civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione
aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario".
Quest'ultimo allegato risulta particolarmente importante
in quanto il successivo art. 37 quater prevede che "entro il 31 dicembre
di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte
presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse … procedono
.. a indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b),
ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore
… nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste
dal piano economico-finanziario presentato dal promotore … La proposta
del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso
qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita
dalla cauzione … il soggetto promotore della proposta ha diritto
al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo
37-bis, comma 1, ultimo periodo. Il pagamento è effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione
versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3".
Anche tali dati risultano mancanti a ulteriore
conferma della carenza del contestato progetto.
6. SULLA MANCATA ANALISI DELLA PALEOFRANA.
La R.A. non ha inoltre effettuato alcuna
indagine sulla "paleofrana" e sul suo sviluppo in profondità.
Manca pertanto nella pretesa analisi qualsiasi modello di riferimento
che possa dare delle utili indicazioni sulla interdipendenza (se esiste)
tra la "paleofrana" e la parte oggetto del programma di intervento e
conseguentemente qualsiasi studio o valutazione sugli sviluppi derivanti
da un alleggerimento con rimodellamento del pendio.
Anche gli studi e le indagini sulla situazione
idrologica della frana sono scarsi e si riferiscono comunque a dati
raccolti in un lasso di tempo troppo breve. Sarebbero invece
determinanti nello stabilire il suo stato d'equilibrio se raccolti in
concomitanza a prolungati periodi di piovosità.
Vengono pertanto a mancare tutti quei dati indispensabili per una completa
caratterizzazione geologica e geotecnica previsti dal D.M. 11.03.88
capitolo H - Fattibilità Geotecnica di opere su grandi aree.
La fattibilità geotecnica di opere su grandi aree con bonifiche
e sistemazioni del territorio (capoverso i) prevede infatti indagini
specifiche estese a tutte le zone di influenza degli effetti previsti
e quindi nel caso in esame anche sulle condizioni di equilibrio delle
masse dolomitiche profonde della "paleofrana".
La carenza degli studi asseritamente effettuati
dalla RA SRL risulta del resto confermata dalla circostanza che la zona
in esame rientra tra i SITI oggetto di valutazione come DI INTERESSE
COMUNITARIO ai sensi del D.M. 3 aprile 2002 e della D.G.R. n. 1622
del 22 giugno 2001 assoggettato in quanto tale alle misure
di salvaguardia, di cui all’art. 6 della direttiva del Consiglio
92/43/CEE del 21.5.1992, nonché alla prescritta valutazione
d’incidenza, contrariamente a quanto accaduto nel caso di specie.
Il progetto della RA. è pertanto non solo incompatibile con l’ambiente,
ma anche estremamente pericoloso in quanto l’asporto del materiale
viene proposto dalla RA senza assicurare il mantenimento delle attuali
condizioni di stabilità della frana anche dopo l’attivazione
delle procedure di scavo.
La RA infatti non SOLO NON HA FATTO ALCUNA INDAGINE IDROGEOLOGICA
O GEOLOGICA SULLA PARTE SOMMATALE DELLA FRANA, ma non ha neppure
esaminato le conseguenze che potrebbero derivare alla popolazione residente
nei Comuni di Velo e di Arsiero qualora la proposta attività
di scava inneschi un movimento della frana, facendo venire meno le esistenti
condizioni di equilibrio.
7. SULLA AFFERMATA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO.
Del tutto indimostrato risulta poi anche il solo
affermato miglioramento della sicurezza della zona posto che la R.A.
NON HA EFFETTUATO ALCUNO STUDIO VOLTO A RILEVARE IL MANTENIMENTO
DELLE CONDIZIONI DI STABILITÀ DURANTE LE FASI DI COLTIVAZIONE
DELLA CAVA.
Quanto poi al preteso miglioramento derivante allo
stato finale dell’operazione di sbancamento della frana
gli stessi tecnici della R.A. ammettono che IN NESSUN CASO LA
SICUREZZA RISULTA AUMENTARE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI, posto
che il fattore di sicurezza diminuisce insensibilmente passando dallo
stato iniziale allo stato finale previsto dal progetto o al massimo
che "si verifica un abbassamento del fattore di sicurezza degno
di nota (circa 0.26), ma le superficie trovate sono
assai inverosimili" per cui non vi è alcuna apprezzabile
ragione per autorizzare l’asporto del materiale.
La R.A. non ha inoltro prodotto un adeguato studio in merito,
da un lato, degli apporti idrici sulla frana. Dall’altro
lato relativamente alle conseguenze derivanti dall’attivazione
dell’attività di asporto del materiale o agli effetti idrogeologici
sulle falde e sulla alimentazione delle sorgenti. Il progetto
preliminare sottoposto a VIA si limita infatti a stabilire che l'asporto
del materiale "va eseguito con modalità da aumentare progressivamente
i coefficienti di sicurezza e consentire il drenaggio delle acque di
circolazione superficiale e sotterranea" (così pag. 43 della
relazione generale) e che "per garantire la captazione di tali deflussi
potranno essere predisposte opere di drenaggio e canalizzazione
- da dimensionare in sede di progetto definitivo che ne consentano l'adduzione
nel torrente Posina" (così pag. 49 della relazione generale).
Non solo.
La RA non ha inoltre analizzato le interferenze delle acque di falda
provenienti dal massiccio di dolomia che intercettano il torrente Posina
senza contare inoltre che i pochi dati a disposizione non sono coerenti
con i modelli teorici utilizzati nelle relazioni della RA. Infatti,
come implicitamente ammesso anche dagli autori del progetto preliminare,
il modello degli idrogrammi riportato nella relazione non è attendibile
perché in generale non riproduce il volume dell’onda di piena
dell’aprile 1989, né quelle del novembre 1990 o dell’ottobre
1991 e pertanto i relatori ammettono di essere ricorsi "ad
una sorta di compromesso nella scelta dei coefficienti".
Gli stessi tecnici della R.A. ammettono inoltre
che in nessun caso la sicurezza risulta aumentare allo stato finale
dei lavori, per cui non vi è alcuna apprezzabile ragione
per autorizzare l’asporto del materiale.
Il dott. Sandro Silvano, esperto del Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi
Idrogeologiche, nella relazione effettuata a seguito del sopralluogo
del 5/2/99, ha precisato come il "movimento si attiva solo in
occasione di eventi meteorici eccezionali" e che "le indagini
geotecniche effettuate riguardano principalmente solo la fascia medio
inferiore dell'accumulo di frana, mancano quindi sufficienti dati
per una completa caratterizzazione geotecnica, morfologica e geometrica
della frana". Ne consegue che "qualsiasi programma
di intervento o di recupero dell'area deve essere subordinato ad una
appropriata conoscenza del fenomeno, dei suoi cinematismi e della sua
possibile evoluzione, non tralasciando anche le eventuali interazioni
con la sovrastante paleofrana".
Nel progetto della R.A. non sono infine previste
le modalità e i costi necessari per effettuare la copertura erbacea
primaria, essenziale anche al fine di evitare i pericolosi fenomeni
erosivi, né le modalità e i costi.
8. SULL’AFFERMATO AUTOFINANZIAMENTO DEL PROGETTO.
Per quanto concerne poi l’affermata assenza di
necessità di ricorrere a risorse pubbliche la stessa risulta
del tutto indimostrata considerato che i COSTI inseriti nel preventivo
di spesa non solo sono INDICATI IN MANIERA ALQUANTO APPROSSIMATIVA
E GENERICA, basti pensare che non è nemmeno indicato
il costo della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade
(da programmarsi per tutta la durata del cantiere atteso che durante
la fase di cantiere passerà un camion al minuto) né dell’acquisto
e del trasporto di tutto il terreno necessario per assicurare la "ricomposizione
ambientale", ma tali costi NON SONO NEPPURE AGGIORNATI,
posto che RISALGONO AL 1999 e devono essere pertanto integralmente
rivisti.
Non viene inoltre esplicitata né l’entità
del materiale che si intende asportare, né l’importo presuntivamente
guadagnato dalla vendita del materiale ghiaioso o le variazioni
del costo del medesimo per effetto dell’immissione sul mercato di tale
considerevole quantità di ghiaia.
La possibilità di far fronte al progetto con denaro privato infatti
è subordinata non solo alla IDONEITÀ DEL MERCATO DI
ASSORBIRE TUTTO IL MATERIALE FORNITO DALLA NUOVA CAVA – tutt’altro
che scontato considerato che l’autostrada pedemontana sarà costruita
in trincea divenendo per cui sarà una potenziale e notevolissima
miniera di materiale da costruzione, stante l'ottima qualità
dei suoli interessati, ma anche alla QUALITÀ DEL MATERIALE
OFFERTO E DEL MANTENIMENTO DEGLI ATTUALI PREZZI DI MERCATO.
Con riferimento a questi ultimi punti si evidenzia
come la R.A. non ha effettuato alcuna verifica circa la qualità
dei materiali della frana e la convenienza al loro impiego,
in quanto i costi di frantumazione, macinazione e trasporto necessari
per rendere i materiali di pratico utilizzo non sono obiettivi, né
tengono conto del fatto che esistono nell'alto vicentino delle cave
di ghiaia facilmente raggiungibili tramite l'esistente autostrada e
quindi certamente più competive.
Quanto poi alla creazione di una nuova fonte di approvvigionamento
di materia prima si evidenzia come la stessa potrebbe indurre
danni economici alle stesse aziende impiegate in tale settore a
causa di una maggiore concorrenzialità e di un abbassamento dei
prezzi. Né pare possa argomentarsi della riduzione delle concessioni
all'estrazione del materiale ghiaioso avvenuto nelle altre aree a causa
dei vincoli ambientali in quanto anche la zona della Frana del Brustolè
è un area fragile dal punto di vista ambientale che va tutelata
non autorizzando l'escavazione della frana. Il continuo richiamo a zone
in cui non è possibile scavare per motivi di tutela ambientale
non fa inoltre che rafforzare la tesi che si oppone all'intervento proposta
dalla R.A..
Non va inoltre dimenticato che la progressiva riduzione di offerta di
materiali edili è controbilanciata da una sempre minore necessità
di realizzare opere pubbliche che ne richiedono un impiego massiccio
in quanto ultimamente si opera soprattutto sulla manutenzione delle
opere esistenti.
Relativamente poi alla necessità di reperire tale materiale per
la realizzazione dell'autostrada Valdastico Sud si evidenzia
come la stessa sia interamente finanziata dalla Società
Autostrada Serenissima S.p.A. senza alcun aggravio economico
per i residenti nella Regione Veneto, se non possibili modesti aumenti
dei pedaggi autostradali, che peraltro vengono ordinariamente pagati
da un utenza solo in minima parte residente nella provincia di Vicenza.
L'autostrada pedemontana poi, come già evidenziato, sarà
costruita in trincea con conseguente ulteriore ricavo di materiale
ghiaioso e considerevole calmierazione dei prezzi di mercato.
La RA. SRL non fornisce pertanto alcuna prova non solo della capacità
del proiect financing di autofinanziarsi, ma neppure del pubblico interesse
alla sua realizzazione, atteso che il progettato asporto del materiale,
nella migliore delle ipotesi, non determina un miglioramento delle
condizioni del sito.